Il lavoratore così detto “svantaggiato” nelle cooperative sociali

Ai sensi dell’art. 4 delle Legge 381 del 1991, nelle cooperative sociali di tipo B, ovvero nelle cooperative finalizzate agli inserimenti lavorativi, i soggetti svantaggiati devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori, percentuale calcolata sul numero di lavoratori “normali” impiegati dalla cooperativa. Un esempio: se in cooperativa lavorano 12 soci non svantaggiati, la cooperativa dovrà inserire almeno 4 soci con svantaggio, per un totale di 16 lavoratori.

Si  considerano  persone  svantaggiate  gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex  degenti  di  istituti psichiatrici,   i   soggetti   in   trattamento    psichiatrico,    i tossicodipedenti, gli alcolisti,  i  minori  in  eta'  lavorativa  in situazioni di difficolta' familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione. Sulle retribuzioni erogate ai lavoratori svantaggiati la cooperativa non  paga contributi previdenziali (esonero contributivo totale), inoltre il loro costo è interamente deducibile ai fini IRAP.

L'INPS nella circolare n. 296 del 1992, ha precisato che la condizione di persona svantaggiata e l'appartenenza alle categorie  indicate nella legge deve espressamente risultare da documentazione proveniente dalla pubblica  amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

Più precisamente:

- si considerano invalidi fisici, psichici e sensoriali i soggetti con grado di invalidità certificata dalla Unità sanitaria locale superiore al 45%.

- la condizione di soggetto in trattamento psichico, tossicodipendente, alcolista dovrà essere certificata dal SSN

- gli assistenti sociali certificheranno la situazione di minore in situazione di difficoltà familiare

- l’amministrazione giudiziaria certificherà la situazione di condannato ammesso a misure alternative alla detenzione

Ovviamente, per continuare ad usufruire degli sgravi contributivi, la cooperativa dovrà accertarsi periodicamente del perdurare delle condizioni di svantaggio.