Ai sensi dell’art. 4 delle Legge 381 del 1991, nelle cooperative sociali di tipo B, ovvero nelle cooperative finalizzate agli inserimenti lavorativi, i soggetti svantaggiati devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori, percentuale calcolata sul numero di lavoratori “normali” impiegati dalla cooperativa. Un esempio: se in cooperativa lavorano 12 soci non svantaggiati, la cooperativa dovrà inserire almeno 4 soci con svantaggio, per un totale di 16 lavoratori.
Si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipedenti, gli alcolisti, i minori in eta' lavorativa in situazioni di difficolta' familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione. Sulle retribuzioni erogate ai lavoratori svantaggiati la cooperativa non paga contributi previdenziali (esonero contributivo totale), inoltre il loro costo è interamente deducibile ai fini IRAP.
L'INPS nella circolare n. 296 del 1992, ha precisato che la condizione di persona svantaggiata e l'appartenenza alle categorie indicate nella legge deve espressamente risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.
Più precisamente:
- si considerano invalidi fisici, psichici e sensoriali i soggetti con grado di invalidità certificata dalla Unità sanitaria locale superiore al 45%.
- la condizione di soggetto in trattamento psichico, tossicodipendente, alcolista dovrà essere certificata dal SSN
- gli assistenti sociali certificheranno la situazione di minore in situazione di difficoltà familiare
- l’amministrazione giudiziaria certificherà la situazione di condannato ammesso a misure alternative alla detenzione
Ovviamente, per continuare ad usufruire degli sgravi contributivi, la cooperativa dovrà accertarsi periodicamente del perdurare delle condizioni di svantaggio.