Le Società Tra Professionisti

Con la legge di stabilità 2012 il legislatore ha consentito la costituzione di società tra professionisti ordinisti (STP), cercando di dotare i professionisti di strumenti per rispondere alle richieste di un  mercato sempre più competitivo, che sta penalizzando gli studi di modeste dimensioni.

Non è stata introdotta una nuova forma societaria, si usano le tipologie di società già previste dal nostro ordinamento: le società di persone, di capitali e le cooperative.

Qualsiasi sia il tipo di società adottato, l’atto costitutivo della STP deve prevedere tassativamente (art.10 comma 4, legge 183/2011):

“a) l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci;

b) l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento;

c) criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente;

d) le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.”

La società assume gli incarichi ma la loro esecuzione è riservata ai soli professionisti ordinisti, la cui scelta è decisa dal cliente o dalla società stessa.

Fra le varie tipologie di società utilizzabili, quella cooperativa rappresenta una vera novità per i professionisti, e al tempo stesso si adatta molto bene alle STP, in quanto le cooperative, nello specifico quelle di produzione e lavoro,nascono per procurare lavoro ai propri soci a differenza delle altre società lucrative, previste nel nostro ordinamento, che, al contrario, sono concepite per fini speculativi legati all’impiego di capitale. In particolare:

1) Pone i professionisti al centro dell’attenzione grazie allo scopo mutualistico (art.2511 c.c.) che non è quello di conseguire utili  bensì quello di procurare lavoro ai soci professionisti.

2) E’ possibile ammettere dei nuovi soci, o accoglierne le dimissioni, senza dover modificare l’atto costitutivo (cd principio della “porta aperta”) e, quindi, senza bisogno di atti notarili.

3) L’elemento personalistico è rafforzato dal fatto che tutti i soci hanno lo stesso peso nel governo della cooperativa, indipendentemente dalla quota di  capitale sociale  sottoscritto, ovvero ciascun socio può esprimere solo un voto in assemblea (art.2538 c.c.)).

4) I soci finanziatori non possono esprimere più di un terzo dei voti in sede di assemblea (art.2526 c.c.). Questo serve a mantenere la sovranità decisionale dei soci professionisti.

5) E’ una buona opportunità per i giovani professionisti, per inserirsi gradualmente nel mondo del lavoro, grazie alla possibilità di ammettere i soci speciali.

6) Le prestazioni professionali dei soci vengono remunerate in maniera proporzionale alla qualità e quantità del lavoro prestato,  e sulla base di un apposito regolamento interno. I compensi  possono crescere grazie al fatto di distribuire a fine esercizio eventuali residui attivi sotto forma di ristorni.

7) E’ vantaggioso accantonare risorse finanziarie in apposite riserve patrimoniali,  utilizzabili  per investimenti utili per lo svolgimento della professione, grazie alla legislazione fiscale che permette alle cooperative di non versare l’IRES sul 60% degli utili che sono stati destinati a riserve indivisibili (se si tratta di cooperativa a mutualità prevalente).